Società Lombarda di Chirurgia

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Statuto dell'associazione Società Lombarda di Chirurgia

 Milano, 27 aprile 1979

Art. 1

E' costituita un'associazione culturale denominata "Società Lombarda di Chirurgia".

Art. 2

L'associazione ha sede in Milano.

Art. 3

L'associazione ha lo scopo di contribuire al progresso della Chirurgia Generale e delle specialità chirurgiche, di facilitare i rapporti personali fra i cultori di queste discipline e di tutelare gli interessi dei chirurghi generali e specialisti.

L'associazione ha inoltre il compito di pubblicare sul periodico Chirurgia Archivio Trimestrale gli atti delle sedute e i lavori accettati dal Comitato Direttivo.

Art. 4

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci ed ha durata illimitata.

Art. 5

L'associazione è formata dalle seguenti categorie di soci: fondatori, ordinari, aggregati, corrispondenti nazionali o stranieri ed onorari.

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari coloro che svolgono una regolare attività chirurgica negli Istituti Universitari e negli Ospedali della Lombardia, inoltre gli iscritti alle Scuole chirurgiche di specializzazione nelle Università della Lombardia. Il socio ordinario che porti la sua residenza fuori della Lombardia mantiene la qualifica di associato.

Possono essere nominati soci aggregati i cultori di altre discipline mediche che si interessino della chirurgia, che siano proposti dal Comitato Direttivo e approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

Possono essere nominati soci corrispondenti, nazionali o stranieri, chirurghi non residenti in Lombardia che siano proposti dal Comitato Direttivo e approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Possono essere nominati soci onorari chirurghi eminenti, proposti dal Comitato Direttivo e approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

Art. 6

Non possono gli associati entrare a far parte di altre Associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'associazione.

Tutti i soci ad eccezione dei soci onorari devono corrispondere una tassa di iscrizione ed una quota annuale stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Comitato Direttivo propone l'espulsione, per mancanze disciplinari o per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto, all'Assemblea dei soci con votazione a maggioranza.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Associazione dando comunicazione al Presidente con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Comitato Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota annuale.

In nessun caso gli associati non in regola con il versamento delle quote potranno fruire degli eventuali servizi sociali dell'Associazione.

Gli associati recedenti o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono pretendere alcuna quota per qualsiasi titolo, nemmeno sotto forma di restituzione di contributi già versati.

Art. 7

L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta mediante inoltro di regolare domanda.

Sulla domanda di ammissione decide, senza obbligo di motivare, il Comitato Direttivo. Contro il diniego di ammissione è consentito il ricorso dell'Assemblea che decide inappellabilmente e senza necessità di motivazione.

Gli associati sono tenuti  ad osservare le disposizioni  statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 8

Il fondo comune è costituito:

  1. dal contributo straordinario effettuati dai soci fondatori al momento della costituzione;
  2. dai versamenti effettuati al momento dell'iscrizione dai soci, mediante il pagamento della relativa tassa;
  3. dalla quota annuale stabilita dall'Assemblea;
  4. da qualunque altro introito che qualsiasi persona, socio od estraneo, effettui per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Il fondo comune serve ad agevolare ed a permettere il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed in particolare dal fondo stesso potranno essere prelevate quote nell'entità stabilita dal Comitato Direttivo.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

  1. L'Assemblea dei soci;
  2. Il Comitato Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha il compito:

  1. di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'Attività dell'Associazione;
  2. di nominare i membri del Comitato Direttivo;
  3. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  4. di determinare l'entità della quota annuale di cui all'art. 8;
  5. di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Art. 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il primo semestre.

Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto da almeno otto membri del Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da uno dei Vice-Presidenti mediante tempestivo avviso raccomandato inviato a tutti i Soci.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale - oltre ai soci onorari.

Alla deliberazione riguardante la nomina del Comitato Direttivo, possono partecipare con voto deliberativo solo i Soci fondatori ed i Soci ordinari

Art. 13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quinti degli Associati in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Occorre il voto favorevole di almeno i 3/5 degli Associati  ed il parere favorevole del Comitato Direttivo per la modificazione del presente statuto e per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le votazioni possono essere fatte per acclamazione o per alzata e seduta.

Le votazioni per la nomina del Comitato Direttivo, per le modificazioni del presente Statuto e per lo Scioglimento dell'Associazione dovranno però essere fatte col procedimento delle schede.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da uno dei due Vice-Presidenti con precedenza al più anziano, o in caso di loro assenza da un membro del Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Comitato Direttivo è composto di quindici membri e più precisamente da un Presidente, due Vice-Presidenti, dieci Consiglieri, un Segretario, un Tesoriere.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli Associati.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 15

Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione; i due Vice-Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo decade quando sia dimissionaria la maggioranza dei suoi membri.

In tale eventualità dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Comitato.

Art. 16

Il Comitato Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque membri del Comitato stesso.

Art. 17

Per la validità della riunione del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza, da colui che viene eletto dai partecipanti alla riunione.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente.

Art. 19

Le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione per quella del segretario che può essere retribuita su determinazione dell'Assemblea.

Art. 20

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, la pubblicazione degli atti dell'Associazione e l'esecuzione di ogni altro incarico contemplato nello Statuto.

Art. 21

Il Tesoriere prepara alla fine di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione del Fondo comune che dovrà essere sottoposta all'Assemblea.

Art. 22

Per i casi non previsti nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

 

 

Società Lombarda di Chirurgia
Presidente: Prof. Diego Foschi

Ospedale Luigi Sacco Azienda Ospedaliera
Polo Universitario
- II Divisione Chirurgia Generale
Via G.B.Grassi, 74 - 20157 Milano 
Tel. 02.39.04.32.04 - 02.50.31.98.45 Fax 02.50.31.98.46



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Informazioni generali: info@chirurgialombarda.it
Comunicazioni al presidente della società: diego.foschi@unimi.it
Responsabile del sito: Dr. Giovanni Battista Steffano gbsteffano@fastwebnet.it

 

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