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Art. 1 |
E' costituita un'associazione culturale
denominata "Società Lombarda di
Chirurgia". |
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Art. 2 |
L'associazione ha sede in Milano. |
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Art. 3 |
L'associazione ha lo scopo di
contribuire al progresso della Chirurgia
Generale e delle specialità chirurgiche,
di facilitare i rapporti personali fra i
cultori di queste discipline e di
tutelare gli interessi dei chirurghi
generali e specialisti.
L'associazione ha inoltre il compito di
pubblicare sul periodico Chirurgia
Archivio Trimestrale gli atti delle
sedute e i lavori accettati dal Comitato
Direttivo. |
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Art. 4 |
L'associazione si compone di un numero
illimitato di soci ed ha durata
illimitata. |
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Art. 5 |
L'associazione è formata dalle seguenti
categorie di soci: fondatori, ordinari,
aggregati, corrispondenti nazionali o
stranieri ed onorari.
Possono far parte dell'associazione in
qualità di soci ordinari coloro
che svolgono una regolare attività
chirurgica negli Istituti Universitari e
negli Ospedali della Lombardia, inoltre
gli iscritti alle Scuole chirurgiche di
specializzazione nelle Università della
Lombardia. Il socio ordinario che porti
la sua residenza fuori della Lombardia
mantiene la qualifica di associato.
Possono essere nominati soci
aggregati i cultori di altre
discipline mediche che si interessino
della chirurgia, che siano proposti dal
Comitato Direttivo e approvati dalla
maggioranza dell'Assemblea.
Possono essere nominati soci
corrispondenti, nazionali o
stranieri, chirurghi non residenti in
Lombardia che siano proposti dal
Comitato Direttivo e approvati
dalla maggioranza dell'Assemblea.
Sono soci fondatori coloro che
hanno partecipato alla fondazione
dell'Associazione.
Possono essere nominati soci onorari
chirurghi eminenti, proposti dal
Comitato Direttivo e approvati dalla
maggioranza dell'Assemblea. |
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Art. 6 |
Non possono gli associati entrare a far
parte di altre Associazioni o di altri
sodalizi che siano dichiarati in
contrasto con i fini dell'associazione.
Tutti i soci ad eccezione dei soci
onorari devono corrispondere una
tassa di iscrizione ed una quota
annuale stabilita dall'Assemblea.
La qualità di socio può venir meno per
espulsione, per recesso
volontario e per decadenza.
Nel primo caso il Comitato Direttivo
propone l'espulsione, per mancanze
disciplinari o per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente
statuto, all'Assemblea dei soci con
votazione a maggioranza.
Nel secondo caso ogni socio può recedere
dall'Associazione dando comunicazione al
Presidente con preavviso scritto di
almeno tre mesi.
Nel terzo caso la decadenza avviene su
decisione del Comitato Direttivo
trascorsi sei mesi dal mancato
versamento della quota annuale.
In nessun caso gli associati non in
regola con il versamento delle quote
potranno fruire degli eventuali servizi
sociali dell'Associazione.
Gli associati recedenti o espulsi o che
comunque abbiano cessato di appartenere
all'associazione non possono pretendere
alcuna quota per qualsiasi titolo,
nemmeno sotto forma di restituzione di
contributi già versati. |
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Art. 7 |
L'iscrizione all'Associazione
deve essere richiesta mediante inoltro
di regolare domanda.
Sulla domanda di ammissione decide,
senza obbligo di motivare, il Comitato
Direttivo. Contro il diniego di
ammissione è consentito il ricorso
dell'Assemblea che decide
inappellabilmente e senza necessità di
motivazione.
Gli associati sono tenuti ad osservare
le disposizioni statutarie e
regolamentari nonchè le direttive e le
deliberazioni che, nell'ambito delle
disposizioni medesime, sono emanate
dagli organi dell'Associazione. |
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Art. 8 |
Il fondo comune è costituito:
-
dal contributo straordinario
effettuati dai soci fondatori al
momento della costituzione;
-
dai versamenti effettuati al momento
dell'iscrizione dai soci, mediante
il pagamento della relativa tassa;
-
dalla quota annuale stabilita
dall'Assemblea;
-
da qualunque altro introito che
qualsiasi persona, socio od
estraneo, effettui per il
raggiungimento dei fini
dell'Associazione.
Il fondo comune serve ad agevolare ed a
permettere il raggiungimento degli scopi
dell'Associazione ed in particolare dal
fondo stesso potranno essere prelevate
quote nell'entità stabilita dal Comitato
Direttivo. |
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Art. 9 |
Sono organi dell'Associazione:
-
L'Assemblea dei soci;
-
Il Comitato Direttivo.
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Art. 10 |
L'Assemblea regolarmente
costituita rappresenta la universalità
degli associati e le sue deliberazioni
prese in conformità alla legge ed al
presente Statuto obbligano tutti gli
associati.
L'Assemblea è il massimo organo
deliberante. In particolare l'Assemblea
ha il compito:
-
di esaminare i problemi di ordine
generale e di fissare le direttive
per l'Attività dell'Associazione;
-
di nominare i membri del Comitato
Direttivo;
-
di approvare il bilancio consuntivo
e quello preventivo;
-
di determinare l'entità della quota
annuale di cui all'art. 8;
-
di deliberare sulle modifiche dello
Statuto dell'Associazione.
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Art. 11 |
L'Assemblea è convocata presso la sede
sociale o altrove purché nel territorio
nazionale almeno una volta all'anno
entro il primo semestre.
Essa deve essere inoltre convocata ogni
qualvolta ciò venga richiesto da almeno
otto membri del Comitato Direttivo o da
almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente
dell'Associazione o da uno dei
Vice-Presidenti mediante tempestivo
avviso raccomandato inviato a tutti i
Soci.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio di
ogni anno |
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Art. 12 |
Hanno diritto di intervenire
all'Assemblea i Soci in regola con il
versamento della quota sociale - oltre
ai soci onorari.
Alla deliberazione riguardante la nomina
del Comitato Direttivo, possono
partecipare con voto deliberativo solo i
Soci fondatori ed i Soci ordinari |
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Art. 13 |
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese
a maggioranza di voti e con la presenza
di almeno i tre quinti degli Associati
in prima convocazione. In seconda
convocazione le deliberazioni sono
valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Occorre il voto favorevole di almeno i
3/5 degli Associati ed il parere
favorevole del Comitato Direttivo per la
modificazione del presente statuto e per
deliberare lo scioglimento della
Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio.
Le votazioni possono essere fatte per
acclamazione o per alzata e seduta.
Le votazioni per la nomina del Comitato
Direttivo, per le modificazioni del
presente Statuto e per lo Scioglimento
dell'Associazione dovranno però essere
fatte col procedimento delle schede.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o in sua assenza da
uno dei due Vice-Presidenti con
precedenza al più anziano, o in caso di
loro assenza da un membro del Comitato
Direttivo eletto dall'Assemblea.
Le funzioni di Segretario sono
disimpegnate dal Segretario
dell'Associazione o in caso di suo
impedimento da persona nominata
dall'Assemblea su proposta del
Presidente.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea
saranno fatte constatare da processo
verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario. |
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Art. 14 |
Il Comitato Direttivo è composto
di quindici membri e più precisamente da
un Presidente, due Vice-Presidenti,
dieci Consiglieri, un Segretario, un
Tesoriere.
Il Comitato Direttivo ha facoltà di
compiere tutti gli atti di gestione
ordinaria e straordinaria che ritenga
opportuni per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi
dell'Associazione, esclusi soltanto
quelli che la legge o il presente
Statuto riservano in modo tassativo
all'Assemblea degli Associati.
I membri del Comitato Direttivo durano
in carica un biennio e sono
rieleggibili. |
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Art. 15 |
Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi
membri il Presidente dell'Associazione;
i due Vice-Presidenti, il Tesoriere ed
il Segretario.
Il Comitato Direttivo decade quando sia
dimissionaria la maggioranza dei suoi
membri.
In tale eventualità dovrà essere
immediatamente convocata l'Assemblea per
la nomina del nuovo Comitato. |
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Art. 16 |
Il Comitato Direttivo si raduna su
invito del Presidente ogni qualvolta se
ne dimostri l'opportunità oppure quando
ne facciano richiesta scritta almeno
cinque membri del Comitato stesso. |
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Art. 17 |
Per la validità della riunione del
Comitato Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri
dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente
dell'Associazione o in caso di sua
assenza, da colui che viene eletto dai
partecipanti alla riunione.
Le funzioni di Segretario sono
disimpegnate dal Segretario
dell'Associazione o in caso di sua
assenza o impedimento da persona
designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto
processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. |
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Art. 18 |
La rappresentanza dell'Associazione e la
firma sociale spettano al Presidente. |
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Art. 19 |
Le cariche sociali sono gratuite fatta
eccezione per quella del segretario che
può essere retribuita su determinazione
dell'Assemblea. |
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Art. 20 |
Il Segretario cura il disbrigo
della corrispondenza, la pubblicazione
degli atti dell'Associazione e
l'esecuzione di ogni altro incarico
contemplato nello Statuto. |
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Art. 21 |
Il Tesoriere prepara alla fine di
ogni anno una relazione dettagliata
sulla gestione del Fondo comune che
dovrà essere sottoposta all'Assemblea. |
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Art. 22 |
Per i casi non previsti nel presente
Statuto si fa riferimento alle
disposizioni delle leggi vigenti. |